Chi può fare richiesta?
Lavoratori dipendenti
- Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito)
- Riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
Durata della sospensione del mutuo: a seconda della durata del periodo di "inattività/riduzione dell'orario di lavoro" (6 mesi nel caso di 30-150 giorni di inattività, 12 mesi nel caso di 151-302 giorni, 18 mesi nel caso di più di 303 giorni).
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
- Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
- Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%
Durata della sospensione: 18 mesi.
Quali sono i requisiti?
Ai fini dell'accesso al Fondo di Solidarietà devono essere rispettati inoltre i seguenti requisiti.
- Mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile
- Immobile adibito ad abitazione principale, non di lusso (sono escluse quindi le categorie catastali A/1 Abitazioni di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville, A/9 castelli, palazzi di pregio artistico/storico)
- Importo finanziato originario del mutuo non superiore a 250.000 euro
- Eventuale ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 90 giorni consecutivi
- Non deve essere stata sottoscritta un'assicurazione che rimborsa le rate del mutuo in relazione all'evento per il quale si sta richiedendo la sospensione
- ISEE non superiore a 30.000 euro
Come posso richiedere la sospensione?
Il mutuatario che vuole richiedere la sospensione del proprio mutuo deve:
- contattare telefonicamente la propria Succursale di riferimento per avere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione del modulo di richiesta;
- compilare il modulo di richiesta;
- allegare il proprio documento identificativo (e quello degli eventuali altri mutuatari/garanti) e l'eventuale documentazione aggiuntiva prevista;
- inviare il tutto per e-mail alla Succursale.
Alla ripresa dell'ammortamento del mutuo, gli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione verranno addebitati (ai sensi del decreto legge Cura Italia n° 18 del 17 marzo 2020):
- nella misura pari al 50% al Fondo di Solidarietà;
- nella misura pari al 50% al mutuatario (nel corso della durata residua del mutuo senza ulteriori interessi).
Il Fondo di Solidarietà prevede la sospensione dell'intera rata del mutuo. Come vengono calcolati e poi pagati gli interessi dal mutuatario alla ripresa dell'ammortamento del mutuo (al termine del periodo di sospensione)?
Durante il periodo di sospensione la Banca calcola gli interessi al tasso contrattuale vigente, sull'importo del debito residuo al momento della sospensione.
Tali interessi verranno addebitati al mutuatario nella misura del 50%, il restante 50% verrà addebitato al Fondo di Solidarietà.
Alla ripresa dell'ammortamento il 50% della somma degli interessi maturati durante la sospensione verrà quindi suddivisa per il numero delle rate residue e addebitata in corrispondenza del pagamento della rata del mutuo.
Esempio:
- mutuo a tasso fisso (TAN 2%, debito residuo alla data di sospensione euro 120.000, rate residue mensili 60);
- sospensione per 18 mesi;
- interessi maturati durante la sospensione, di competenza del mutuatario: euro 1.800 (50% * euro 120.000 * 2% * 18/12);
- onere aggiuntivo da pagare alla ripresa dell'ammortamento: euro 30 al mese per 60 mesi. Su detto onere non sono calcolati ulteriori interessi.
MODULISTICA
Modulo di richiesta per la sospensione del mutuo
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TEMPI MASSIMI DI RISPOSTA
Entro 15 giorni di calendario consecutivi da quando la domanda di sospensione è completa dei documenti previsti dalla normativa, la Banca provvede ad avviare la sospensione.
Il gestore del Fondo, ricevuta dalla Banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla Banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la Banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.