Distribuzione assicurativa

Banca Sella Spa è iscritta al registro IVASS degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi.
Numero iscrizione: D000027126, soggetta al controllo di IVASS.
Sezione: D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta
Data iscrizione: 1 febbraio 2007.

Sede Legale ed Amministrativa in Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella.
Tel. 015.35011 - Telefax 015.351767 - Sito Internet www.sella.it - E-mail info@sella.it - PEC: bs_segreteria@pec.sella.it - Numero Verde 800.142.142.
Sito internet su cui è promossa e svolta l'attività di intermediario: www.sella.it
IVASS è Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (via e-mail all'indirizzo reclami@sella.it, via e-mail all'indirizzo PEC reclami@pec.sella.it, via lettera all'indirizzo Ufficio Reclami - Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 Biella, via fax al numero 015.2433983), o all'impresa preponente (secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi), nonché ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto.

Banca Sella ha sottoscritto un accordo di collaborazione orizzontale in data 22/07/2021 con INNOVAZIONE FINANZIARIA - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., (di seguito "INNOFIN SIM" o la "SIM") con sede legale in Milano, Via Casati 1/A, Milano - 20124, codice fiscale e partita IVA n.09150670967, iscritta al registro delle imprese di Milano con il n. 09150670967, con capitale sociale di euro 2.000.000,00, interamente versato e sottoscritto, iscritta all'Albo delle SIM con n° 291 delibera CONSOB n° 19510/2016 e aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi ("RUI"), Sezione D, tenuto dall'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, già ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private al n. D000546007

Banca Sella ha sottoscritto un accordo di collaborazione orizzontale in data 05/04/22 con Yolo S.r.l., (di seguito "Yolo") con sede legale in Milano, via Fabio Filzi n. 27, Codice fiscale e Partita IVA 09750410962, iscritta al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi ("RUI"), Sezione B, tenuto dall'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, già ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private al n. B000574406

Allegato 3
Allegato 4 ter
Allegato 4 ter IBIPS

DIRITTI DELLE PERSONE CHE SONO STATE AFFETTE DA MALATTIE ONCOLOGICHE
Dal 2 gennaio 2024 la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 prevede il diritto, per le persone guarite da una malattia oncologica di non fornire informazioni, né di sottoporsi a visite mediche o altri accertamenti sanitari su tale malattia, sia in fase di stipula che in fase di rinnovo dei contratti assicurativi (c.d. diritto all’oblio oncologico).
Il diritto viene riconosciuto quando il trattamento attivo della malattia si è concluso, senza recidive:

  • da più di 10 anni;
  • da più di 5 anni, se la malattia è iniziata prima di aver compiuto 21 anni;
  • nei termini più brevi per le malattie oncologiche elencate nella Tabella di cui all’Allegato I al Decreto 22 marzo 2024 del Ministero della Salute e successive modifiche e integrazioni.

Imprese e Distributori non possono acquisire queste informazioni, neanche da fonti diverse dal Contraente o dall’Assicurato e, se sono comunque già a disposizione, non possono usarle per determinare le condizioni contrattuali.
Se le informazioni sono state fornite in precedenza, una volta trascorso il termine di 10 anni (5 anni se la malattia è iniziata prima di aver compiuto 21 anni) o i termini più brevi per le malattie oncologiche elencate nel Decreto 22 marzo 2024 del Ministero della Salute, il Contraente o l’Assicurato può inviare, mediante raccomandata AR o PEC, la certificazione medica che attesti che la malattia oncologica si è conclusa nei termini indicati sopra.
La Legge si applica, anche in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi, a tutti i contratti assicurativi stipulati o rinnovati a partire dal 2 gennaio 2024.
Adeguata informativa in merito alla L. 193/23 viene resa alla Clientela: 1) in fase di stipula della polizza nel set informativo e nei questionari sanitari, 2) in occasione del rinnovo nel documento di quietanza di rinnovo, reperibili nell’Area Riservata dell’Impresa emittente la polizza.