L'investimento sostenibile e responsabile

In armonia con quanto espresso negli Accordi di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 e nell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni Unite nel 2015, la Commissione Europea ha espresso nel proprio Action Plan “Financing Sustainable Growth” un impegno ad accrescere la consapevolezza e la trasparenza da parte degli intermediari finanziari su temi legati alla sostenibilità, tra cui i relativi rischi connessi e l'importanza degli investimenti ad essa orientati, specialmente in un'ottica di lungo termine.

Ciò implica per gli operatori del mercato finanziario, ovvero sia per i partecipanti ai mercati (coloro che producono prodotti finanziari), sia per i consulenti finanziari (coloro che forniscono consulenza in materia di investimenti o di prodotti finanziari assicurativi), particolare attenzione nel valutare e gestire i rischi più rilevanti in materia di sostenibilità nel proprio business, cioè considerare quegli eventi o condizioni che, qualora si verificassero, potrebbero provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento, con riferimento ai tre fattori della sostenibilità: 

Ambientale
Riferito alle tematiche connesse ai cambiamenti climatici, alle risorse naturali, all'inquinamento e agli sprechi.

Sociale
Riferito alle tematiche connesse alla capacità di garantire alla comunità di riferimento, equamente e senza discriminazioni, condizioni di benessere fondate su principi condivisi (salute, istruzione, democrazia, giustizia).

Governance
Riferito alle tematiche connesse al governo aziendale e ai comportamenti aziendali, nell'ottica di promuovere una gestione e una organizzazione aziendale fondata su determinati principi etici (benessere e sicurezza dei lavoratori, parità di genere, gestione prudente dei rischi d'impresa).

 

La Sustainable Finance Disclosure Regulation (c.d. SFDR), Regolamento (UE) n. 2088 del novembre 2019, definisce un regime di trasparenza standardizzato per i partecipanti ai mercati e per i consulenti finanziari, che consenta la confrontabilità tra prodotti ed operatori del mercato; in tal senso, il produttore e il distributore di prodotti finanziari devono indicare in che modo i rischi di sostenibilità vengono integrati nei processi di investimento e/o nell'erogazione di consulenza finanziaria o assicurativa.

Integrazione rischio di sostenibilità e considerazione effetti negativi per la sostenibilità nei processi di investimento ai sensi degli Artt. 3 e 4 del Regolamento UE 2088/2019 (c.d. 'SFDR')

Banca Sella conduce le proprie valutazioni in tema di sostenibilità per integrarle all’interno nei processi correlati alla prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti attraverso:

  • una mappatura interna dei prodotti considerati “sostenibili”, basata sulle categorie normativamente previste (ex art. 2(7) del Regolamento delegato UE 565/2017) e, per i prodotti non rientranti in dette categorie, sulle caratteristiche di sostenibilità peculiari degli strumenti come, ad esempio, Green Bond e Social Bond. 
  • un sistema di «rating di sostenibilità» (c.d.«rating ESG»), che misura sinteticamente il grado di sostenibilità del prodotto, valutato in relazione ai tre fattori della sostenibilità. La Banca, avvalendosi del rating fornito da infoprovider esterni specializzati nell’analisi di tali tematiche, adotta una scala di valori la cui metrica si estende da AAA, che definisce un titolo con rating di sostenibilità elevato, pertanto riconducibile ad un minor rischio ESG, a CCC, ossia un titolo a basso rating di sostenibilità, a cui corrisponde un elevato rischio ESG.

 

Principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'Art. 11, comma 2 del Regolamento (UE) 1288/2022
Per maggiori approfondimenti riportiamo la Dichiarazione sui principali effetti negativi della consulenza in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità (data di pubblicazione: 31/03/2025 - Versione n. 4).

Politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità (ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento UE 2088/2019 (c.d. 'SFDR')

In coerenza con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la Policy di remunerazione del Gruppo Sella prevede che, nell'ambito dei servizi di consulenza in materia di investimenti, non siano incentivati comportamenti che incoraggino una eccessiva assunzione di rischi di sostenibilità. Questa indicazione è osservata tramite l'esclusione dal perimetro degli strumenti consigliabili di quelli maggiormente esposti ai rischi ESG e, dal 2022, attraverso l'attribuzione di specifici indicatori nel sistema incentivante. 

Banca Sella ha previsto un KPI (acronimo di key performance indicator - valore attraverso il quale la Banca potrà valutare il raggiungimento di un obiettivo prefissato) incentivante per le tematiche legate agli investimenti sostenibili applicabile sia al personale della rete commerciale, sia ad alcuni uffici del personale di sede che si occupano di tematiche inerenti la prestazione del servizio di consulenza.

In coerenza con le esigenze manifestate dai clienti, l'obiettivo del KPI è volto a indirizzare le proposte di investimento verso prodotti ESG, nel rispetto della gestione dei rischi di sostenibilità.