L'Accordo ABI consente ai titolari di prestiti e mutui esclusi dal perimetro del Fondo di Solidarietà Gasparrini, erogati prima del 31/01/2020, la possibilità di sospendere il proprio finanziamento per un periodo di 12 mesi (sospensione solo quota capitale).
Nel periodo di sospensione saranno ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31/01/2020.
Chi può richiederlo?
I titolari di finanziamento che abbiano subito uno dei seguenti eventi:
- morte/insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente (subordinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o agenzia);
- "sospensione dal lavoro" del lavoratore dipendente per almeno 30 giorni consecutivi (anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito);
- "riduzione dell'orario di lavoro" del lavoratore dipendente per almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo (anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito);
- riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e libero professionista, registrata in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Covid-19.
Quali sono i requisiti?
Ai fini dell'accesso all'Accordo ABI devono essere rispettati i seguenti requisiti:
- in caso di mutuo: il richiedente non dispone dei requisiti per accedere al Fondo Gasparrini;
- in caso di mutuo: immobile ipotecato non di lusso (sono escluse quindi le categorie catastali A/1 Abitazioni di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville, A/9 castelli, palazzi di pregio artistico/storico):
- al 31/01/2020 il finanziamento non presentava rate impagate (né era classificato "credito deteriorato" o era intervenuta la decadenza Beneficio del termine/risoluzione contratto);
- il finanziamento non fruisce di agevolazioni pubbliche (fatto salva la possibilità di richiedere la sospensione nel caso si tratti del "Fondo per la prima casa" di cui all'art. 1, comma 48 lettera 'c' della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- il finanziamento non è garantito da garanzie reali (es. pegno);
- non deve essere stata sottoscritta un'assicurazione che rimborsa le rate del mutuo in relazione all'evento per il quale si sta richiedendo la sospensione.
Come posso richiedere la sospensione?
Il titolare del finanziamento che vuole richiedere la sospensione del proprio mutuo deve:
- contattare telefonicamente la propria Succursale di riferimento per avere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione del modulo di richiesta;
- compilare il modulo di richiesta;
- allegare il proprio documento identificativo (e quello degli eventuali altri titolari/garanti) e l'eventuale documentazione aggiuntiva prevista dall'Accordo;
- Inviare il tutto per e-mail alla Succursale.
MODULISTICA
Modulo di richiesta per la sospensione del finanziamento
Elenco dei documenti da allegare alla richiesta