Anticipo Trattamento di Fine Servizio

Con Banca Sella anticipi il pagamento del TFS/TFR, in semplicità.

Banca Sella, aderendo all'accordo ABI per i dipendenti pubblici, offre un finanziamento fino a 45.000 euro per l'anticipo del TFS/TFR e arricchisce l'offerta per chi desidera l'anticipo di una quota maggiore.
Supporto dedicato
Supporto dedicato

I nostri consulenti ti seguiranno in tutte le fasi della richiesta

Conveniente
Conveniente

Ottieni in anticipo la liquidità di cui hai bisogno, a condizioni favorevoli

Zero vincoli
Zero vincoli

Nessun obbligo di copertura assicurativa

Anticipa la liquidità di cui hai bisogno

Ottieni in anticipo fino a 45.000 euro delle somme a te spettanti ed estingui il finanziamento solo dopo l'avvenuto accredito del TFS/TFR da parte dell'Ente Erogatore. Hai bisogno di un anticipo maggiore? Scopri il prodotto "Ordinario" pensato per rispondere anche a questa esigenza.

Richiedi una consulenza dedicata

Richiedi un contatto ad un nostro esperto per ricevere maggiori informazioni ed essere guidato nella tua richiesta. Se non sei un Cliente Banca Sella compila il form di contatto dedicato, troveremo insieme la soluzione più adatta.

Caratteristiche

Anticipo Trattamento Fine Servizio TFS/TFR dipendenti pubblici

È possibile effettuare la richiesta di anticipo del Trattamento di Fine Servizio per i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto al pagamento del TFS, grazie al finanziamento dedicato che consente di ottenere in anticipo l'importo spettante senza attendere la liquidazione da parte dell'Ente Previdenziale. 

Grazie all'adesione di Banca Sella all'Accordo ABI in tema di Anticipo TFS/TFR, è possibile usufruire dell'anticipo del TFS/TFR fino a 45.000 euro di importo a condizioni particolarmente agevolate.

Banca Sella offre inoltre il prodotto "Ordinario" anche per gli eventuali importi del TFS/TFR eccedenti tale importo, in modo da rispondere in modo completo ai bisogni della clientela.

È possibile procedere presentando il prospetto di liquidazione da parte dell'Ente Erogatore, solo se il TFS/TFR non è ancora stato liquidato.

Non sono previste spese di istruttoria.
In entrambi i casi a fronte dell'anticipo, l'Ente Erogatore rimborserà alla banca il finanziamento per conto del Cliente.

Vuoi maggiori informazioni?

 

Inserisci i tuoi dati o, se sei gia nostro Cliente, effettua l'accesso per contattarci in modo ancora piu veloce.

Cliccando su "Invia la richiesta di ricontatto" Banca Sella, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i tuoi dati personali al fine di ricontattarti per fornire le informazioni da te richieste.

Prima di procedere all'invio dei tuoi dati, ti invitiamo a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei tuoi dati personali:

Domande frequenti

L'Anticipo TFS/TFR può essere richiesto da dipendenti presso una pubblica amministrazione che hanno maturato il diritto al pagamento del TFS/TFR, per le seguenti tipologie pensionistiche:

  • pensioni di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione anticipata con Quota 100.

È possibile richiederlo presentando il prospetto di liquidazione da parte dell'Ente Erogatore, solo se il TFS/TFR non è ancora stato liquidato.

Le categorie ammissibili, per entrambi i prodotti, sono quelle individuate dall'Accordo ABI:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  • il personale degli enti pubblici di ricerca cui è liquidata la pensione in "Quota 100", ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 26;
  • i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla Legge 22 dicembre 211, n. 214.