Vantaggi fiscali di rendimenti e prestazioni
Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare la disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 prevede alcune agevolazioni fiscali.
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all’imposta sostitutiva del 20%, ridotta al 12,5% sui rendimenti riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri equiparati.
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 15.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, tranne nel caso di perdita dei requisiti, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%.
In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.
Reddito annuo ipotizzato:
Versamento annuo ipotizzato:
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari, prima dell'adesione leggere la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", della Nota Informativa. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nel regolamento, disponibili sul sito e presso i collocatori.